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segreto militare

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laura56




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MessaggioOggetto: segreto militare   Mer Apr 30 2008, 14:57

Art. 5.
Cautele per la tutela del segreto e della riservatezza.

Le persone che hanno comunque in consegna materiale di carattere segreto (atti, documenti, fotografie, disegni, modelli e simili ed altri oggetti in genere) devono essere, nominativamente, designate dai ministeri competenti o dalle altre autorità statali interessate. Esse sono responsabili della conservazione del materiale e della tutela del segreto.

Il numero delle persone a conoscenza del segreto deve essere il più ristretto possibile, e a ciascuna di esse è comunicata soltanto la parte strettamente indispensabile.

La consegna, anche temporanea, di materiale di carattere segreto, è fatta esclusivamente contro ricevuta.

Il materiale segreto è protetto contro il furto, la manomissione e le indiscrezioni. Esso è custodito in casseforti corazzate, separatamente dal materiale comune, o in armadi tenuti in locali con chiusura di sicurezza. Non deve mai essere lasciato a portata di estranei.

Sono tenuti elenchi riepilogativi di detto materiale e devono essere praticati frequenti controlli per verificarne l'esistenza e la regolare conservazione.

In caso di smarrimento, furto, manomissione od altro, devono essere subito informate, con il mezzo più sollecito e con le dovute cautele, le autorità da cui proviene il materiale vincolato al segreto, nonché le autorità locali di polizia, per le ulteriori azioni dell'organo competente secondo le norme di polizia militare.

Opportune cautele devono essere adottate anche per la tutela di materiale e notizie aventi soltanto carattere di riservatezza.

Art. 6.
Persone da escludere da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete.

Dai lavori, impieghi od incarichi, l'espletamento dei quali comporti la conoscenza di notizie segrete, devono essere esclusi coloro che, per qualsiasi motivo, non diano sicura garanzia agli effetti della conservazione del segreto.

Art. 7.
Estensione dell'obbligo del segreto.

Indipendentemente dalle persone indicate nell'art. 5, è tenuto all'osservanza delle presenti norme ed è responsabile di ogni infrazione alle stesse, chiunque, per ragione della sua carica, impiego, professione o servizio, ovvero in occasione dell'esercizio di essi, venga a conoscenza di notizie di carattere segreto o riservato, anche se non gli sia stata affidata la particolare custodia del materiale ad esse inerente.
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