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laura56
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| Oggetto: normativa europea Mer Apr 30 2008, 13:39 | |
| http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm
Trattati Questa pagina contiene i testi fondamentali dell'Unione europea e delle Comunità europee: i trattati istitutivi (versioni originarie e versioni attuali), i trattati modificativi, i trattati di adesione relativi ai sei allargamenti, come pure altri testi di base.
Trattati costitutivi Trattati di adesione Altri trattati e protocolli
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Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 Gazzetta ufficiale n. C 306 del 17 dicembre 2007 html pdf Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea Gazzetta ufficiale n. C 303 del 14 dicembre 2007 html pdf UNIONE EUROPEA — VERSIONI CONSOLIDATE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (versione consolidata) Gazzetta ufficiale n. C 321E del 29 dicembre 2006 pdf
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Trattati costitutivi Trattato sull'Unione europea (1992) Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992 html tiffTrattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
tiff
Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (1957)
tiff
Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1951) * Non disponibile in italiano
tiff
Versioni consolidate Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata) Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002 html pdf tiffTrattato sull'Unione europea (versione consolidata) Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002 html pdf tiff Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1997) Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997 html tiffTrattato sull'Unione europea (versione consolidata 1997) Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997 html tiffTrattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Versione consolidata non ufficiale 1996) html
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1992) Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31 agosto 1992 tiff
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Trattati di adesione Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (2005) Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21 giugno 2005 pdf tiffAdesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2003) Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23 settembre 2003 html pdf tiff Appendici degli allegati IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia Gazzetta ufficiale n. C 227 E del 23 settembre 2003 html pdf tiff Adesione dell'Austria della Finlandia e della Svezia (1994) Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29 agosto 1994 html tiffAdesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (Decisione di adattamento 1995) Gazzetta ufficiale n. L 1 del 1 gennaio 1995 tiff
Adesione della Spagna e del Portogallo (1985) Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15 novembre 1985 tiff
Adesione della Grecia (1979) Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19 novembre 1979 tiff
Adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda (1972) Gazzetta ufficiale n. L 73 del 27 marzo 1972 tiff
Adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda (Decisione di adattamento 1973) Gazzetta ufficiale n. L 2 del 1 gennaio 1973 tiff
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Altri trattati e protocolli Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa Gazzetta ufficiale n. C 310 del 16 dicembre 2004 pdf Trattato di Nizza Gazzetta ufficiale n. C 80 del 10 marzo 2001 html pdf tiff Trattato di Amsterdam Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997 html tiffAtto unico europeo (1986) Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29 giugno 1987 tiff
Trattato Groenlandia (1984) Gazzetta ufficiale n. L 29 del 1 febbraio 19 tiff
Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (1975) Gazzetta ufficiale n. L 91 del 6 aprile 1978 tiff
Trattato che modifica talune disposizioni in materia finanziarie (1975) Gazzetta ufficiale n. L 359 del 31 dicembre 1977 tiff
Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio (1970) Gazzetta ufficiale n. L 2 del 2 gennaio 1971 tiff
Trattato di fusione (1965) Gazzetta ufficiale n. 152 del 13 luglio 1967 tiff
Protocollo (n. 36) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965) Gazzetta ufficiale C 321E, 29.12.2006 html
Protocollo Antille olandesi (1962) Gazzetta ufficiale n. 150 del 1 ottobre 1964 tiff |
|  | | laura56
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| Oggetto: accordi internazionali Mer Apr 30 2008, 13:42 | |
| http://eur-lex.europa.eu/it/accords/accords.htm
Accordi internazionali EUR-Lex include tutti gli atti scaturiti dall'esercizio delle competenze internazionali da parte delle Comunità europee:
gli accordi conclusi dalle Comunità europee con i Paesi terzi o con le organizzazioni internazionali nei loro settori di competenza; gli accordi conclusi congiuntamente da Stati membri e Comunità europee nei settori di competenze concorrenti (accordi misti); le decisioni dei comitati misti, comitati creati in applicazione di un accordo internazionale e che riuniscono rappresentanti dei firmatari in vista della gestione dell'accordo. Questa pagina permette l'accesso agli accordi conclusi dalle Comunità europee classificati secondo:
il repertorio della legislazione comunitaria, l'argomento, Per la ricerca di accordi internazionali, seguire il link «Ricerca negli accordi internazionali» nel menù a sinistra.
EUR-Lex contiene anche un link alla banca dati sugli accordi gestita dal Consiglio dell'Unione europea e alla banca dati dell'Ufficio dei trattati gestita dalla Commissione europea.
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Consiglio dell’Unione europea: Base di dati sugli accordi Treaties Office Database |
|  | | laura56
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| Oggetto: legislazione in vigore Mer Apr 30 2008, 13:44 | |
| http://eur-lex.europa.eu/it/legis/index.htm Legislazione in vigore Questa pagina dà accesso alla legislazione in vigore secondo la classificazione del repertorio della legislazione comunitaria. La struttura analitica del repertorio comprende 20 capitoli suddivisi ulteriormente in sezioni e, se del caso, sottosezioni.
Selezionando una sezione si otterrà un elenco di tutti i titoli degli atti in vigore classificati in tale sezione.
Il repertorio include accordi, direttive, regolamenti e decisioni. »
Il repertorio consente inoltre di accedere ai testi consolidati, che non hanno valore giuridico ma integrano in un unico testo un atto di base della legislazione comunitaria e le sue modifiche e correzioni successive. »
In attesa della pubblicazione di un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, questa pagina dà anche accesso alle versioni provvisorie in bulgaro e rumeno dei testi degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati prima del 1° gennaio 2007.
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Repertorio della legislazione comunitaria in vigore Allargamento 2007 — Versioni provvisorie in bulgaro e rumeno |
|  | | laura56
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| Oggetto: lavori preparatori Mer Apr 30 2008, 13:46 | |
| http://eur-lex.europa.eu/it/prep/index.htm Lavori preparatori
La presente pagina dà accesso ai documenti preparatori della legislazione e ad altri documenti delle istituzioni che presentano un interesse per il pubblico.
Per documenti preparatori della legislazione si intendono tutti i documenti corrispondenti alle varie fasi del processo legislativo o di bilancio, fra cui le proposte della Commissione, le posizioni comuni del Consiglio, le risoluzioni legislative e di bilancio e le iniziative del Parlamento europeo, i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni ecc.
I vari documenti saranno messi progressivamente a disposizione nel corso dei prossimi mesi. L’attuale versione del sito dà già accesso alle proposte legislative e alle comunicazioni di altro tipo della Commissione alle altre istituzioni (documenti COM).
Lo svolgimento della procedura legislativa relativa ad un determinato atto può essere consultato su PreLex («Controllo delle procedure interistituzionali») o ŒIL (l'Osservatorio legislativo del Parlamento europeo).
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Documenti COM |
|  | | laura56
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| Oggetto: giurisprudenza Mer Apr 30 2008, 13:49 | |
| http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=it Corte di giustizia - Ultimi documenti resi disponibili Data Causa Parti Tipo di documento Testo 2008/04/24 C-55/06 Arcor Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/24 C-55/07 Michaeler e Subito GmbH Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/24 C-143/07 AOB Reuter Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/24 C-265/07 Caffaro Conclusioni html Nota bibliografica 2008/04/24 C-286/07 Commissione / Lussemburgo Sentenza della Corte Nota bibliografica 2008/04/24 C-347/06 ASM Brescia Conclusioni html Nota bibliografica 2008/04/24 C-353/06 Grunkin e Paul Conclusioni html Nota bibliografica 2008/04/24 C-418/06 Belgio / Commissione Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/23 C-201/05 The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation Ordinanza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/22 C-408/04 Commissione / Salzgitter Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/17 C-101/07 Coop de France Bétail e Viande / Commissione Conclusioni html Nota bibliografica 2008/04/17 C-108/07 Ferrero Deutschland GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Sentenza della Corte Nota bibliografica 2008/04/17 C-197/06 Van Leuken Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/17 C-373/06 Flaherty / Commissione Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/17 C-404/06 Quelle Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/17 C-456/06 Peek & Cloppenburg Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/15 C-268/06 Impact Sentenza della Corte html Nota bibliografica 2008/04/15 C-390/06 Nuova Agricast Sentenza della Corte html Nota bibliografica
Tribunale di primo grado - Ultimi documenti resi disponibili Data Causa Parti Tipo di documento Testo 2008/04/17 T-260/04 Cestas / Commissione Sentenza del Tribunale html Nota bibliografica 2008/04/16 T-181/05 Citigroup e Citibank / OHMI - Citi (CITI) Sentenza del Tribunale html Nota bibliografica 2008/04/16 T-486/04 Christos Michail contro Commissione delle Comunità europee. Sentenza del Tribunale Nota bibliografica 2008/04/15 T-348/04 Société internationale de diffusion et d'édition SA (SIDE) contro Commissione delle Comunità europee. Sentenza del Tribunale Nota bibliografica 2008/04/10 T-233/04 Paesi Bassi / Commissione Sentenza del Tribunale html Nota bibliografica 2008/04/10 T-271/03 Deutsche Telekom AG contro Commissione delle Comunità europee. Sentenza del Tribunale Nota bibliografica 2008/04/03 T-236/06 Landtag Schleswig-Holstein contro Commissione delle Comunità europee. Ordinanza del Tribunale Nota bibliografica
Tribunale della funzione pubblica - Ultimi documenti resi disponibili Data Causa Parti Tipo di documento Testo 2008/04/24 F-74/06 Longinidis / Cedefop Sentenza del Tribunale della funzione pubblica Nota bibliografica 2008/04/23 F-103/05 Pickering / Commissione Sentenza del Tribunale della funzione pubblica Nota bibliografica 2008/04/23 F-112/05 Bain e a. / Commissione Sentenza del Tribunale della funzione pubblica Nota bibliografica 2008/04/16 F-73/07 Frantisek Doktor contro Consiglio dell'Unione europea. Sentenza del Tribunale della funzione pubblica Nota bibliografica 2008/04/08 F-134/06 Giovanni Bordini contro Commissione delle Comunità europee. Sentenza del Tribunale della funzione pubblica Nota bibliografica 2008/04/03 F-68/06 Reint J. Bakema contro Commissione delle Comunità europee. Sentenza del Tribunale della funzione pubblica Nota bibliografica
Accesso alla giurisprudenza per numero di causa Anno (obbligatorio) Tipo di documento Sentenza della Corte Conclusioni Ordinanza della Corte Parere Sentenza del Tribunale Ordinanza del Tribunale Sentenza del Tribunale della funzione pubblica Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica Numero di causa (obbligatorio) Accesso per anno (a partire dal 1954) Anno 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 |
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| Oggetto: interrogazioni parlamentari Mer Apr 30 2008, 13:51 | |
| http://eur-lex.europa.eu/it/questions/questions.htm Interrogazioni parlamentari Le interrogazioni indirizzate dai parlamentari europei alla Commissione e al Consiglio sono registrate in EUR-Lex dopo la pubblicazione della risposta dell'istituzione interpellata sulla Gazzetta ufficiale. Esse possono essere:
formulate con richiesta di risposta scritta e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (interrogazioni scritte); discusse nelle sessioni parlamentari e pubblicate nei resoconti del Parlamento europeo (interrogazioni orali); presentate nell'ora delle interrogazioni di ogni sessione e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (interrogazioni dell'ora delle interrogazioni). Per la ricerca di interrogazioni parlamentari, seguire il link «Ricerca nelle interrogazioni parlamentari» nel menù a sinistra.
Il collegamento «Interrogazioni del Parlamento europeo» rinvia al sito del Parlamento europeo che contiene i testi delle tre ultime legislature.
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Interrogazioni del Parlamento europeo |
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| Oggetto: registri istituzioni europee Mer Apr 30 2008, 13:54 | |
| http://eur-lex.europa.eu/it/editorial/registre.htm Registri delle istituzioni Il principio di trasparenza è stato sancito dall’articolo 1 del trattato sull’Unione europea. L’articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede attualmente che "Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione". Il regolamento (CE) n. 1049/2001 ha dato attuazione a questa disposizione del trattato, prevedendo in particolare che le tre istituzioni citate consentano l’accesso ai propri documenti mediante un registro elettronico.
Questa pagina contiene i link ai registri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I riferimenti che figurano nei registri non sono giuridicamente vincolanti, e solo i documenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale fanno fede.
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Registro del Parlamento europeo Registro del Consiglio dell’Unione europea Registro della Commissione europea |
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| Oggetto: Re: normativa europea Ven Mag 09 2008, 15:57 | |
| TRADUZIONE
Accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni
L'Unione europea, in seguito "UE",
rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che agisce sulla base dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea,
Georgios A. Papandreou, ministro degli Affari della Repubblica ellenica,
e
l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, in seguito "NATO",
rappresentata dal segretario generale della NATO,
the Rt.Hon Lord Robertson of Port Ellen,
in seguito le "parti",
considerando il trattato del Nord Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949,
considerando il trattato sull'Unione europea, concluso a Maastricht il 7 febbraio 1992, e successive modifiche,
considerando l'accordo tra le parti del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni concluso a Bruxelles il 6 marzo 1997,
considerando che la riunione ministeriale del Consiglio atlantico tenutasi a Firenze il 24 maggio 2000 ha incaricato il segretario generale della NATO di avviare immediatamente contatti con l'UE per preparare i futuri accordi sulla sicurezza tra le due parti in vista delle previste consultazioni su tale questione,
considerando che, in seguito alle decisioni prese dai capi di Stato o di governo degli Stati membri della NATO a Washington e alle successive riunioni ministeriali e dal Consiglio europeo di Feira, Nizza, Göteborg e Laeken, la NATO e l'UE concordano che le consultazioni e la cooperazione saranno sviluppate su questioni di interesse comune relative alla sicurezza, alla difesa e alla gestione delle crisi, cosicché si possa dare alle crisi la risposta militare più adeguata e si possa assicurare una gestione efficace delle stesse,
considerando che si rafforzano reciprocamente gli obiettivi dell'UE nel settore delle capacità militari oltre a quelli derivati, per i paesi interessati, dall'iniziativa sulle capacità di difesa della NATO,
riconoscendo che la consultazione e la cooperazione complete ed effettive possono necessitare dell'accesso a informazioni e materiale classificati dell'UE e della NATO, nonché dello scambio di informazioni classificate e materiale relativo tra l'UE e la NATO,
consapevoli che tale accesso e scambio di informazioni classificate e materiale relativo necessita di misure di sicurezza adeguate;
preso atto dell'accordo provvisorio sulla sicurezza tra il segretariato generale del Consiglio dell'UE e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico tramite uno scambio di lettere tra i rispettivi segretari generali in data 26 luglio 2000,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.
Articolo 2
Per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza.
Articolo 3
Ai fini dell'attuazione del presente accordo si intende per:
a) "NATO": l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico;
b) "UE": il Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito Commissione europea).
Articolo 4
Ciascuna parte:
a) protegge e salvaguarda le informazioni o il materiale classificati contemplati nel presente accordo, forniti dall'altra parte o con essa scambiati;
b) assicura che le informazioni o il materiale classificati, contemplati nel presente accordo, forniti o scambiati, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni o il materiale classificati applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;
c) si astiene dall'utilizzare le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;
d) non comunica le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell'UE diversi da quelli menzionati all'articolo 3 o a Stati non citati nell'articolo 5, lettera a), senza previo accordo dell'originatore.
Articolo 5
a) Le informazioni o il materiale classificati divulgati o comunicati, in conformità del principio del controllo dell'originatore, da una parte, "la parte fornitrice", all'altra parte, "la parte ricevente", possono essere divulgati o comunicati agli Stati che sono membri della NATO e ad altri Stati che sono membri dell'UE e che aderiscono al documento quadro sul partenariato per la pace e che, in tale contesto, hanno sottoscritto con la NATO un accordo in materia di sicurezza valido, che soddisfi altresì gli standard stabiliti ai sensi degli articoli 11 e 12.
b) Per la divulgazione a destinatari diversi da quelli menzionati all'articolo 3 e all'articolo 5, lettera a), la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni o materiale classificati, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell'originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza della parte fornitrice.
c) Nell'attuazione delle lettere a) e b) di cui sopra non è consentita alcuna trasmissione generica a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
Articolo 6
Ciascuno degli organismi delle parti, definiti all'articolo 3 del presente accordo, istituisce una organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni o al materiale classificati, contemplati dal presente accordo, sia applicato un livello di protezione equivalente.
Articolo 7
a) Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso, ad informazioni o materiale classificati RISERVATISSIMO (CONFIDENTIEL) o a un livello superiore, forniti o scambiati nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni e materiale.
b) Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni o materiale classificati.
Articolo 8
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni o del materiale classificati contemplati nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite all'articolo 11 svolgono consultazioni reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo 9
a) Ai fini del presente accordo
i) per l'UE:
tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetstraat, 175 B - 1048 Bruxelles.
Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione fatta salva la lettera b) e in conformità dell'articolo 5, lettera a);
ii) per la NATO:
tutta la corrispondenza è inviata al segretario generale, che agisce a nome del Consiglio del Nord Atlantico, al seguente indirizzo (o ad altro indirizzo notificato all'altra parte): Quartier generale della NATO B - 1110 Bruxelles.
b) In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda la NATO, tale corrispondenza sarà accessibile agli Stati membri, a loro richiesta. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.
Articolo 10
I segretari generali del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e della NATO vigilano sull'attuazione del presente accordo.
Articolo 11
Ai fini dell'attuazione del presente accordo:
a) l'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio dell'UE (in seguito Ufficio di sicurezza dell'SGC), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio dell'UE, che agisce a nome del Consiglio dell'UE e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni o del materiale classificati forniti all'UE o con essa scambiati ai sensi del presente accordo;
b) l'Ufficio di sicurezza della Commissione europea, che agisce sotto l'autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione, all'interno della Commissione, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo;
c) l'Ufficio di sicurezza della NATO (NOS) sotto la direzione e a nome del segretario generale della NATO e del presidente, del comitato militare della NATO, che agisce a nome del Consiglio atlantico e del comitato militare della NATO e sotto la loro autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni o del materiale classificati forniti alla NATO o con essa scambiati ai sensi del presente accordo.
Articolo 12
Ai fini dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza, l'Ufficio di sicurezza dell'SGC, l'Ufficio di sicurezza della Commissione europea e l'Ufficio di sicurezza della NATO concordano gli standard della reciproca protezione della sicurezza delle informazioni e del materiale classificati, contemplati nel presente accordo. In seno alla NATO, tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza della NATO.
Articolo 13
Le autorità definite all'articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni o del materiale classificati contemplati nel presente accordo.
Articolo 14
Prima della fornitura o dello scambio di informazioni o materiale classificati, contemplati nel presente accordo, tra le parti, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo 15
Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi con terze parti relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni o materiale classificati, contemplati nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.
Articolo 16
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui è firmato dalle parti.
Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto ed è firmata da ciascuna delle parti del presente accordo.
Articolo 17
Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente alle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni o il materiale classificati, forniti o scambiati ai sensi del presente accordo continuano ad essere protetti conformemente alle disposizioni in esso contenute.
Articolo 18
Il presente accordo sostituisce l'accordo provvisorio di sicurezza concluso tra il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la NATO tramite uno scambio di lettere in data 26 luglio 2000.
In fede di che, i sottoscritti, rispettivamente debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Atene, il 14 marzo 2003, in due copie per ciascuna delle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Georgios Papandreou
Per l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico
George Robertson
Ultima modifica di laura56 il Ven Mag 09 2008, 16:03, modificato 1 volta |
|  | | laura56
Registrato il : 05/05/07 Messaggi : 404
| Oggetto: Re: normativa europea Ven Mag 09 2008, 16:00 | |
| TRADUZIONE
Accordo
tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, in seguito denominato "il governo USA",
e
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "l’UE", in seguito denominate "le parti",
CONSIDERANDO CHE il governo USA e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE il governo USA e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra il governo USA e l’UE;
RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate del governo USA e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate fra il governo USA e l’UE;
CONSAPEVOLI CHE tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica alle informazioni classificate fornite dalle parti o tra esse scambiate.
2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall’altra parte, in particolare dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini stabiliti dal presente accordo ed alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente accordo, per "UE" si intende il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato "il Consiglio"), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata "la Commissione europea").
2. Ai fini del presente accordo, per "informazioni classificate" si intendono le informazioni e il materiale oggetto del presente accordo: i) la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in vario grado gli interessi del governo USA, dell’UE o di uno o più dei suoi Stati membri; ii) che richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni di sicurezza del governo USA o dell’UE; e iii) che recano una classificazione di sicurezza assegnata dal governo USA o dall’UE. Le informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie.
Articolo 3
Classificazioni di sicurezza
1. Le informazioni classificate sono contrassegnate come segue:
a) per il governo USA, le informazioni classificate recano la menzione TOP SECRET, SECRET o CONFIDENTIAL;
b) per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE o RESTREINT UE.
2. La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:
Nell’Unione europea | Negli Stati Uniti d’America |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET | TOP SECRET |
SECRET UE | SECRET |
CONFIDENTIEL UE | CONFIDENTIAL |
RESTREINT UE | (senza equivalente USA) |
3. Le informazioni classificate fornite da una parte all’altra sono timbrate, contrassegnate o identificate con il nome della parte trasmittente. Le informazioni classificate fornite da una parte ottengono dalla parte ricevente una protezione almeno equivalente a quella accordata dalla parte trasmittente.
Articolo 4
Protezione delle informazioni classificate
1. Ciascuna parte predispone un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente. Su richiesta, ciascuna parte fornisce all’altra parte informazioni relative ai propri standard e alle proprie procedure e prassi in materia di sicurezza, compresa la formazione, ai fini della salvaguardia delle informazioni classificate.
2. La parte ricevente accorda alle informazioni classificate ricevute dalla parte trasmittente un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato dalla parte trasmittente.
3. La parte ricevente non utilizza o consente l’utilizzo di informazioni classificate per alcun fine diverso da quello per cui queste sono state fornite senza previo consenso scritto della parte trasmittente.
4. La parte ricevente non trasmette ulteriormente o divulga le informazioni classificate senza previo consenso scritto della parte trasmittente.
5. La parte ricevente si conforma ad eventuali limitazioni dell’ulteriore trasmissione di informazioni classificate precisate dalla parte trasmittente al momento della divulgazione.
6. La parte ricevente garantisce che i diritti dell’originatore di informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, nonché i diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, diritti d’autore o segreti commerciali, siano adeguatamente protetti.
7. Nessuna persona è autorizzata ad avere accesso ad informazioni classificate ricevute dall’altra parte unicamente in virtù della sua posizione gerarchica, della sua carica o del suo nulla osta di sicurezza. L’accesso alle informazioni classificate è concesso unicamente alle persone le cui funzioni ufficiali richiedono tale accesso e che, se necessario, hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza del personale richiesto conformemente agli standard prescritti dalle parti.
8. La parte ricevente garantisce che tutte le persone che hanno accesso ad informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Articolo 5
Nulla osta di sicurezza del personale
1. Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate come CONFIDENTIEL UE o CONFIDENTIAL o a un livello superiore, fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.
2. La determinazione di una parte di concedere un nulla osta di sicurezza del personale ad una persona è coerente con gli interessi di detta parte in materia di sicurezza e si fonda su tutte le informazioni disponibili in grado di accertare l’indiscussa lealtà, serietà e affidabilità della persona stessa.
3. I nulla osta di sicurezza rilasciati da ciascuna parte si fondano su indagini appropriate condotte in modo sufficientemente minuzioso da assicurare che i criteri di cui al paragrafo 2 sono stati rispettati nei confronti delle persone cui deve essere consentito l’accesso alle informazioni classificate. Per l’UE, l’Autorità di sicurezza nazionale (NSA) del governo del paese della persona in questione è l’autorità competente per la realizzazione delle indagini di sicurezza necessarie sui propri cittadini.
Articolo 6
Trasferimento della custodia
La parte trasmittente garantisce che tutte le informazioni classificate siano adeguatamente protette finché la custodia delle informazioni è trasferita alla parte ricevente. La parte ricevente garantisce che tutte le informazioni classificate dell’altra parte siano adeguatamente protette non appena essa acquisisce la custodia delle informazioni trasmessele.
Articolo 7
Sicurezza degli impianti e degli stabilimenti delle parti in cui sono custodite le informazioni classificate
In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ciascuna parte garantisce la sicurezza degli impianti e degli stabilimenti in cui sono custodite le informazioni classificate trasmessele dall’altra parte e garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per controllare e proteggere le informazioni in relazione a ciascuno di detti impianti o stabilimenti.
Articolo 8
Trasmissione di informazioni classificate a contraenti
1. Le informazioni classificate ricevute dall’altra parte possono essere fornite ad un contraente o potenziale contraente previo consenso scritto della parte trasmittente. Prima della trasmissione o divulgazione ad un contraente o potenziale contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dall’altra parte, la parte ricevente garantisce che tale contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta appropriato.
2. Il presente articolo non si applica al personale assunto dall’Unione europea mediante un contratto di lavoro o dagli Stati Uniti mediante un contratto per la prestazione di servizi personali.
Articolo 9
Trasmissione
1. Le informazioni classificate sono trasmesse tra le parti mediante canali convenuti di comune accordo.
Ai fini del presente accordo:
a) per quanto riguarda l’UE, tutte le informazioni classificate in forma scritta sono inviate al Chief Registry Officer del Consiglio dell’Unione europea, il quale inoltra tali informazioni agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 3;
b) per quanto riguarda il governo USA, tutte le informazioni classificate in forma scritta sono inviate, salvo disposizione contraria, tramite la missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea, al seguente indirizzo:
Missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea
Registry Officer
Rue Zinner 13
B-1000 Bruxelles
2. La trasmissione elettronica di informazioni classificate sino al livello CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE tra il governo USA e l’UE e tra l’UE e il governo USA è cifrata conformemente ai requisiti enunciati nelle prassi e nelle norme di sicurezza della parte trasmittente. I requisiti di quest’ultima devono essere soddisfatti all’atto della trasmissione, dell’archiviazione e del trattamento di informazioni classificate nelle reti interne delle parti.
3. In via eccezionale, le informazioni classificate provenienti da una parte e accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi competenti di quella parte, possono, per ragioni operative, essere indirizzate ed essere accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’UE, tali informazioni sono trasmesse attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della direzione "Sicurezza" della Commissione europea allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.
Articolo 10
Visite agli impianti e agli stabilimenti delle parti
Qualora necessario, le parti confermano i nulla osta di sicurezza del personale attraverso canali convenuti di comune accordo per le visite di rappresentanti di una parte agli impianti e agli stabilimenti dell’altra parte. |
|  | | laura56
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| Oggetto: Re: normativa europea Ven Mag 09 2008, 16:06 | |
| Articolo 11
Visite reciproche di sicurezza
L’attuazione dei requisiti di sicurezza stabiliti nel presente accordo può essere verificata mediante visite effettuate reciprocamente dal personale di sicurezza delle parti al fine di valutare l’efficacia delle misure adottate ai sensi del presente accordo e dell’accordo tecnico in materia di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 13 per proteggere le informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti. Pertanto, i rappresentanti della sicurezza di ciascuna parte possono, dopo una consultazione preliminare, essere autorizzati a visitare l’altra parte per discutere e osservare le procedure di attuazione di quest’ultima. La parte ospitante aiuta i rappresentanti della sicurezza che effettuano la visita a stabilire se le informazioni classificate ricevute dalla parte che effettua la visita sono protette in modo adeguato.
Articolo 12
Vigilanza
1. Per il governo USA, i ministri degli Affari esteri e della Difesa e il direttore dell’Intelligence nazionale vigilano sull’attuazione del presente accordo.
2. Per l’UE, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.
Articolo 13
Accordo tecnico in materia di sicurezza
1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate ai paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono un accordo tecnico in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca della sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti ai sensi del presente accordo.
2. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che agisce a nome del governo USA e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il governo USA ai sensi del presente accordo.
3. Il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il Consiglio o il segretariato generale del Consiglio ai sensi del presente accordo.
4. La direzione "Sicurezza" della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Commissione europea ai sensi del presente accordo.
5. Per quanto riguarda l’UE, tale accordo è sottoposto all’approvazione del Comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 14
Declassamento e declassificazione
1. Le parti convengono che le informazioni classificate debbano essere declassate non appena esse non richiedono più un livello di protezione così elevato o declassificate non appena esse non richiedono più una protezione contro una divulgazione non autorizzata.
2. La parte trasmittente ha piena discrezionalità per quanto riguarda il declassamento o la declassificazione delle proprie informazioni classificate. La parte ricevente non declassa il livello di classificazione di sicurezza né declassifica le informazioni ricevute dall’altra parte, indipendentemente dalle istruzioni relative alla declassificazione figuranti sul documento, senza il consenso preliminare scritto della parte trasmittente.
Articolo 15
Perdita o compromissione
La parte trasmittente è informata della scoperta di qualsiasi perdita o compromissione provate o sospette delle proprie informazioni classificate e la parte ricevente avvia un’indagine per stabilire le circostanze. I risultati dell’indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impedire il ripetersi dell’evento sono inoltrate alla parte trasmittente. Le autorità di cui all’articolo 13 possono stabilire procedure a tal fine.
Articolo 16
Risoluzione delle controversie
Eventuali divergenze tra le parti derivanti da o relative al presente accordo sono risolte unicamente tramite consultazioni tra le parti stesse.
Articolo 17
Spese
Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell’attuazione del presente accordo.
Articolo 18
Capacità di protezione
Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate dal presente accordo in maniera conforme alle disposizioni in materia di sicurezza tecnica da definire a norma dell’articolo 13.
Articolo 19
Altri accordi
Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra il governo USA e gli Stati membri dell’Unione europea. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate dal presente accordo a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.
Articolo 20
Entrata in vigore, modifica e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma delle parti.
2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo. In tali casi, le parti si consultano al fine di modificare, se necessario, il presente accordo a norma del paragrafo 3.
3. Le modifiche del presente accordo sono apportate mediante reciproco consenso scritto delle parti.
4. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo notificando all’altra parte per iscritto, con novanta giorni di anticipo, la sua intenzione di denunciare l’accordo. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutte le informazioni classificate fornite a norma dello stesso continuano a essere protette in conformità di detto accordo. Le parti si consultano immediatamente sul trattamento di tali informazioni classificate.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Washington, addì trenta aprile 2007, in due copie ciascuna in lingua inglese.
Per l’Unione europea
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Per il governo degli Stati Uniti d’America
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|  | | laura56
Registrato il : 05/05/07 Messaggi : 404
| Oggetto: Re: normativa europea Ven Mag 09 2008, 16:08 | |
| http://eur-lex.europa.eu/AccordView.do?ihmlang=it&rep=19 19 Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (0) 19.10. Libera circolazione delle persone (4) 19.10.10. Soppressione dei controlli alle frontiere interne (0) 19.10.20. Attraversamento delle frontiere esterne (3) 19.10.30. Politica d'asilo (4) 19.10.30.10. Diritto d'asilo (applicazione delle misure internazionali d'asilo nell'Unione europea) (0) 19.10.30.20. Misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati (che non beneficiano del diritto d'asilo) (0) 19.10.40. Immigrazione e diritto dei cittadini di paesi terzi (5) 19.20. Cooperazione giudiziaria in materia civile (5) 19.30. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e doganale ( 19.30.10. Cooperazione di polizia (3) 19.30.20. Cooperazione giudiziaria in materia penale (2) 19.30.30. Cooperazione doganale (0) 19.40. Programmi (0) 19.50. Relazioni esterne (7) |
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